Riferimenti generali
Il paese non ha aderito alle Convenzioni di Ginevra del 1930 (cambiali) e del 1931 (assegni); la materia è tuttavia disciplinata da due leggi ispirate all’analoga legislazione tedesca del 1933, che alle convenzioni ha aderito: la “Ceku likums” (Legge sugli Assegni) e “Vekselu likums” (Legge sulle Cambiali) entrambe del 27.09.1938, sono entrate in vigore per un brevissimo periodo per essere di lì a due anni circa sospese nel periodo sovietico, sono tornate in vigore senza modifiche con apposita legge del 26.08.1992 all’indomani della riacquisita indipendenza lettone. Solo la Legge sulle Cambiali è stata recentemente emendata in alcune disposizioni con legge del 15.04.2010 entrata in vigore il 1.7.2010.
La scomparsa nel periodo sovietico, la presenza di un’imposta di bollo (regolata da 21.06.2010. MK noteikumi Nr.558 “Noteikumi par valsts nodevu par operacijam ar vekseliem”) fa sì che le cambiali, per quanto riesumate nell’ordinamento lettone da almeno vent’anni, siano uno strumento comunque poco utilizzato se non desueto.
Anche l’assegno non è un mezzo di pagamento comunemente accettato ed è sconosciuto ai più, nonostante le maggiori banche operanti nel paese offrano alla propria clientela libretti d’assegni e servizi d’incasso. Il loro uso è più che altro relegato a mezzo per la richiesta di contante presso lo sportello della banca trattaria medesima.
CAMBIALE
Emissione e forma della cambiale
La cambiale deve contenere i seguenti elementi:
– la denominazione di “cambiale tratta” (“Trata”, detta anche “parvedu vekselis”);
– l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma di denaro;
– il nome e il codice personale di colui che deve pagare (maksatajs);
– la data di scadenza (in mancanza si considera a vista);
– l’indicazione del luogo di pagamento (in mancanza il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo di pagamento e domicilio del trattario);
– il nome di colui al quale, o all’ordine del quale, deve effettuarsi il pagamento (beneficiario);
– l’indicazione del luogo e della data di emissione (in mancanza, si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente);
– la firma del traente(Trasants)
– la conferma del pagamento dell’imposta di Stato a mezzo di data, firma e timbro del funzionario di banca.
Traente, trattario e beneficiario non devono essere necessariamente tre persone distinte. La cambiale può essere pagata all’ordine dello stesso traente e può anche essere spiccata sullo stesso traente. Inoltre le due possibilità possono essere combinate. In questo caso traente, trattario e beneficiario vengono ad essere la stessa persona.
Il pagherò cambiario (Vienkaršais vekselis) può essere utilizzato o sostituito da una cambiale tratta spiccata sullo stesso traente con il medesimo effetto. In linea generale il pagherò cambiario deve rispettare gli stessi requisiti formali della cambiale, ad eccezione delle clausole relative al trattario.
Il tasso di interesse deve essere specificato sulla cambiale. In assenza di tale specifica gli interessi si considerano come non incorporati nel titolo. Gli interessi decorrono dalla data di emissione della cambiale salvo diverse disposizioni.
Girata
La girata (indosaments) delle cambiali può essere vietata ed è in tal caso trasferita per normale cessione dei diritti che scaturiscono in base alla cambiale, insieme alla consegna del titolo.
Il girante può vietare ulteriori girate ma questo non rende la cambiale non trasferibile. Il solo effetto è che il girante non è responsabile nei confronti di coloro ai quali la cambiale è trasferita mediante ulteriori girate.
La relativa clausola può essere” non all’ordine” (ne orderam) o simile. Il trattario deve apporre questa dicitura sul verso della cambiale, il girante sul retro, in modo da collegarla inequivocabilmente alla sua girata. In entrambi i casi la dicitura deve essere sottoscritta da chi l’appone. La girata parziale è nulla.
E’ consentito l’uso di un allungamento (alonžs) della cambiale, materialmente unito alla cambiale medesima.
Non è consentito effettuare girate condizionate. Eventuali condizioni sono ritenute come non scritte.
Accettazione
La cambiale va presentata per l’accettazione in un qualsiasi momento antecedente la data di scadenza.
Il traente può specificare un termine entro il quale la cambiale va presentata alla accettazione, anche prima della sua scadenza. Anche un girante può imporre una scadenza, a condizione che l’emittente non abbia vietato la presentazione della cambiale per l’accettazione.
Qualora si tratti di una cambiale a certo tempo vista, la cambiale va presentata entro un anno dalla data di emissione. Il traente può fissare una scadenza più lunga o più breve.
I giranti sono autorizzati a ridurre la scadenza.
La cambiale non accettata può essere regolarmente protestata.
Avallo
Il pagamento della cambiale può essere garantito per intero o in parte con avallo (avals).
Questo avallo deve essere distinto dalla girata per garanzia (galvojumu indosants): con essa una terza parte a cui la cambiale non è stata emessa né girata appone la sua firma sul retro della cambiale. A questo punto il firmatario è pienamente responsabile del pagamento della cambiale.
L’avallo è concesso con la dichiarazione ” in qualità di garante” (“ka galvinieks”) o simile, firmata dal garante apposta sulla cambiale o sul suo allungamento (fronte).
L’avallo deve indicare per chi è dato; in mancanza si intende dato per il traente.
L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. Trattasi di un obbligazione non accessoria, in quanto la sua validità non dipende dalla validità dell’obbligo del debitore principale.
Qualora sia necessario il protesto per agire contro il debitore principale, si è obbligati ad elevarlo anche nei confronti dell’avallante. Il protesto è condizione necessaria per agire in regresso, a meno che non vi sia la rinuncia ad esso.
Pagamento
Il titolo deve essere presentato nel luogo di pagamento, alla scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi La cambiale pagabile a vista deve essere presentata all’incasso entro un anno dalla data di emissione. Il traente può fissare un periodo più breve o più lungo. I giranti hanno la facoltà di anticipare la scadenza.
Se la cambiale non viene presentata entro il suddetto limite di tempo non è più possibile protestarla, tutti i diritti di regresso del possessore vengono meno, ma il trattario resta responsabile.
Il portatore della cambiale non può rifiutarsi di ricevere un pagamento parziale. Il trattario può richiedere che i pagamenti parziali siano riportati sulla cambiale e che gli venga rilasciata una ricevuta. Per poter conservare i suoi diritti di regresso il possessore deve protestare la cambiale con riferimento alla parte non pagata.
Il girante non è autorizzato ad effettuare un pagamento parziale senza il consenso del possessore.
Il mancato pagamento e la mancata accettazione sono protestabili.
La clausola “senza spese” (bez izdevumiem) o ” senza protesto” (bez protesta) esonera il portatore dall’obbligo di elevare il protesto.
Efficacia della cambiale
La cambiale ha carattere astratto e il debitore può opporre le seguenti eccezioni:
1) eccezioni derivanti dalla stessa cambiale, ossia:
– mancanza dei requisiti formali;
– pagamento parziale;
– differimento della scadenza;
– interruzione nella catena delle girate;
– dichiarazione di esclusione della responsabilità del debitore;
– prescrizione;
2) eccezioni sulla validità giuridica della firma, ossia:
– assenza di capacità giuridica del debitore;
– difetto di potere del firmatario di vincolare il debitore;
– falsificazione della firma della cambiale;
– firma ottenuta con violenza, coercizione fisica;
3) eccezioni personali che sorgono dal rapporto giuridico
(ad es. arricchimento senza causa);
Tali eccezioni sono sempre ammissibili contro il portatore del titolo a cui esse si riferiscano. Nel caso di cambiale girata, non sono opponibili eccezioni riferite al girante fatto salvo il caso di mala fede del giratario portatore del titolo.
La cambiale non pagata non è ancora titolo immediatamente esecutivo.
Protesto e procedura sommaria esecutiva
Contro la cambiale non pagata o non accettata deve essere levato protesto da parte di un notaio, salvo i casi di esonero sopra visti.
I protesti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Latvijas Vestnesis) e un elenco protesti pubblico è tenuto dal Registro Imprese (Uznemumu Registrs).
Per le cambiali protestate è prevista una procedura sommaria di esecuzione forzata, (art. 400, par. n. 4 della Legge del Processo Civile, Civilprocesa likums).
Le richieste per l’esecuzione forzata sommaria basata su cambiale devono essere inoltrate al foro competente del luogo di residenza del debitore. Il Tribunale decide in composizione monocratica inaudita altera parte entro sette giorni dalla presentazione della domanda e notifica la decisione immediatamente esecutiva al ricorrente entro 3 giorni dal deposito della decisione.
Copia autentica della cambiale e della decisione immediatamente esecutiva sono quindi titolo per procedere all’esecuzione forzata.
ASSEGNO
Un assegno (Ceks) è titolo formale e astratto col quale il traente ordina al banchiere trattario presso il quale ha un conto di pagare incondizionatamente una somma.
Il documento tratto a persona che non ha qualifica di banchiere non può essere considerato assegno, nonostante rechi tale dicitura.
Gli assegni possono essere intestati o meno e al portatore (“vai uzraditajam”).
L’assegno può essere girato anche senza l’espressa dicitura “all’ordine” (“orderam”).
L’assegno a favore di una persona determinata con la clausola “al portatore” (“vai uzraditajam”) o altra equivalente, vale come assegno al portatore.
Il trasferimento di assegni al portatore avviene mediante accordo e consegna del titolo.
Gli assegni possono essere emessi indipendentemente dall’attribuzione di una provvista.
L’importo dell’assegno deve essere indicato in cifre e lettere (con prevalenza delle lettere in caso di discordanza nell’ammontare e in caso di diverse somme espresse in lettere prevale il minore).
L’assegno può essere retrodatato e postdatato.
Nel primo caso si riduce il periodo concesso per la presentazione dell’assegno. Nel secondo l’assegno è valido ma lo si può presentare all’incasso anche
prima della data di emissione indicata.
L’assegno può essere dichiarato non trasferibile, mediante la clausola “non all’ordine” (ne orderam) o simile. In questo caso il trasferimento può avvenire solo con le forme della cessione ordinaria.
Girata e avallo
La girata deve essere apposta sull’assegno o su un foglio aggiuntivo allegato all’assegno. Deve essere firmata dal girante.
La girata è valida anche se il beneficiario non viene indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (blanko indosaments). In quest’ultimo caso essa, per essere valida, deve essere apposta a tergo dell’assegno o sull’allungamento.
Non sono valide girate condizionate o parziali.
L’avallo è apposto sull’assegno bancario o sull’allungamento. é espresso con le parole “per avallo” o “come garante” (ka galvinieks) con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dell’avallante.
Si considera dato con la sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore dell’assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente.
L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
Presentazione e pagamento
L’assegno è pagabile a vista. Deve essere presentato al pagamento entro otto giorni dalla data di emissione; entro venti se il luogo di emissione e la piazza di pagamento si trovano in Europa (compresi i paesi che si affacciano sul Mediterraneo); entro settanta giorni se si trovano su nel resto del mondo.
Il periodo di presentazione decorre dalla data di emissione, ma non la include.
Se l’assegno è tratto in valuta non circolante nel luogo di pagamento può esser pagato con moneta corrente al tasso di cambio del giorno di presentazione secondo gli usi, tuttavia il banchiere stesso può determinare il tasso di cambio, salvo espressa previsione contraria (efektivklauzula).
Il pagamento parziale può essere rifiutato. Del pagamento parziale accettato viene rilasciata ricevuta e annotazione sull’assegno medesimo.
L’assegno non pagato (rifiutato) deve essere protestato per esercitare il regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli avallanti.
Il rifiuto può essere constatato mediante:
– atto pubblico (protesto);
– dichiarazione scritta datata del trattario sull’assegno;
– dichiarazione di una stanza di compensazione (Norekinašanas biroja).
Il protesto va levato entro i termini di presentazione o entro i primo giorno lavorativo se l’ultimo è festivo.
La clausola “senza spese” (bez izdevumiem) o simile esonera il portatore dal protesto; tuttavia Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, e, se vi sia la clausola “senza spese”, entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l’avviso è dato a un firmatario dell’assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o la ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede. Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso
sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Tutte le persone obbligate in virtù dell’assegno bancario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l’assegno bancario.
L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Sugli assegni non pagati il portatore (e chi agisce in surroga) ha diritto a richiedere un pagamento come segue:
– La somma capitale;
– Interesse del 6 % per anno, a decorrere dal giorno della presentazione;
– Le spese correlate al protesto (e per chi agisce in surroga le proprie spese);
– Un terzo della somma capitale a titolo di indennizzo.
Azioni legali
Curiosamente l’art. 400 del Civilprocesa likums non menziona esplicitamente gli assegni, come invece fa dedicando specificatamente il par. 4 per le cambiali protestate; tralasciando un ricostruzione della ratio di questa scelta legislativa, dato che non è questa la sede opportuna, sia qui sufficiente dire che le azioni legali sono le stesse riservate alle cambiali in virtù della natura stessa del protesto levato dal notaio per l’assegno non pagato, che è uno tra quegli atti notarili elencati al par. 1 n. 2 idonei ad ottenere un giudizio sommario per ottenere un titolo esecutivo.
Riga, lì 3 dicembre ’12
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